CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
A.S. 2008/2009
INDICE
TITOLO
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art.2 - Interpretazione autentica
TITOLO
II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art.3 - Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del
DSGA
Art.4 - Obiettivi e strumenti
Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente
Art.6 - Contrattazione integrativa
Art. 7 - Informazione preventiva e concertazione
Art.8 - Informazione successiva
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art.9 - Attività sindacale
Art.10 - Assemblea in orario di lavoro
Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Art.12 - Referendum
Art.13 – Regolamentazione in caso di sciopero
TITOLO
III - PERSONALE DOCENTE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.14 - Assegnazione dei docenti ai plessi o
succursali
Art.15 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al
POF e collaborazioni plurime
CAPO II - ORARIO DI LAVORO
Art.16 - Orario di
insegnamento
Art.17 - Attività funzionali all’insegnamento e
ricevimento individuale genitori
Art. 18 - Orario giornaliero
Art.19 - Ore eccedenti
TITOLO
IV - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
CAPO I - NORME GENERALI
Art.20 - Ordine degli adempimenti
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.21 - Assegnazione ai plessi, succursali e
sezioni staccate
Art.22 - Settori di lavoro
CAPO III – ORARIO DI LAVORO
Art.23 - Orario normale
TITOLO
V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art.26 - Risorse
Art.27 - Attività finalizzate
Art.28 -
Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
Art.29 - Stanziamenti
Art.30 -Conferimento degli incarichi
Art.31–
Liquidazione compensi accessori. Modalità di comunicazione
CAPO II – PERSONALE DOCENTE
Art.32 - Individuazione
Art.33 - Collaboratori del Dirigente
Art.34 - Altre attività previste nel POF
CAPO III - PERSONALE ATA
Art.35 - Quantificazione delle attività aggiuntive
Art.36 - Incarichi specifici
TITOLO
VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
Art. 38 - Il Responsabile del Sistema di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Art. 39 - Le figure sensibili
TITOLO
VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.40 - Norme relative al corrente anno scolastico
|
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ISTITUTO SCOLASTICO STATALE
COMPRENSIVO 3° POLO
Via Gorizia, 14
(
e fax 0833202203
73014 GALLIPOLI (LE)
a.s. 2008/2009 |
Il giorno 9 dicembre
2008, alle ore 10.30, nel locale della Dirigenza, viene
sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula
del Contratto Collettivo Integrativo della scuola I.C. Statale Polo 3 di
Gallipoli. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti,
corredata della relazione tecnico-finanziaria del Dsga, per il previsto
parere.
L’Ipotesi di accordo
viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente
pro-tempore……MARCELLA FIORINI………
PARTE SINDACALE
| RSU |
LUIGIA MANZOLELLI
CRISTINA BIANCO
MARINELLA CARROZZA |
| SINDACATI |
FLC/CGIL |
| SCUOLA |
|
| TERRITORIALI |
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA/UNAMS
FERNANADO DE PASCALI |
| |
|
Premessa
Il contratto
integrativo ha la finalità di migliorare la qualità del servizio
scolastico, secondo i principi di
efficacia ed
efficienza, attraverso un’organizzazione del lavoro del personale
docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle
competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti
dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed
amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta
formativa.
Si applica a
tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato, in servizio presso l’istituzione
scolastica secondo l’ottica della trasparenza, della condivisione e
dell’equanimità.
TITOLO
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 -
Campo di applicazione, decorrenza e durata
1.1- Il presente
contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA della scuola,
con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. Per quanto
non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali
1.2- Gli effetti del
presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per
l’A. S. 2008/2009
Art.2 -
Interpretazione autentica
2.1 - Qualora insorgano
controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al
comma seguente, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2.2 - Al fine di
iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata
inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della
materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la
procedura si deve concludere entro trenta giorni.
2.3 - Nel caso in cui si
raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO
II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I -
RELAZIONI SINDACALI
Art.3 -
Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del DSGA
Nella definizione di
tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene
conto delle competenze degli OO.CC., del Dirigente e del DSGA, in base
alle vigenti norme di legge.
Art.4 -
Obiettivi e strumenti
4.1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto
dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse
professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e
l'efficienza del servizio.
4.2 - Le relazioni
sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei
comportamenti delle parti negoziali.
4.3 - Le R.S.U. hanno
diritto:
- Ad
informazione preventiva e successiva sulle materie di cui al C.C.N.L.,
per mezzo di incontri concordati tra le parti;
- Ad
avere recapitato il materiale sindacale pervenuto a scuola,
- A
richiedere e tenere assemblee sindacali secondo le norme e le procedure
di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 2002/2005;
- Ad
usare l’apposita bacheca, sita nell’atrio della sede centrale, in cui
affiggere materiale sindacale, un armadio e un locale;
- A
visionare gli atti della scuola pertinenti con l’esercizio di un
legittimo interesse.
4.4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono
usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla
scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la
scuola.
Art.5 -
Rapporti tra RSU e Dirigente
5.1 - La RSU designa al suo interno il R.L.S. (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ) e comunica il nominativo al Dirigente;
il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della
RSU.
5.2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU
comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e
delle libertà sindacali di cui è titolare.
5.3 - La convocazione da parte del Dirigente va effettuata con almeno
cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va
soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano
impossibile il rispetto dei termini indicati.
5.4 - Per ogni incontro
vanno preliminarmente definite le materie che ne sono oggetto.
5.5 - Tra il Dirigente Scolastico e la RSU. viene concordato il
seguente calendario di massima per le materie di cui all'art. 6 del
C.C.N.L. 24/07/2003:
a)
Nel mese di Settembre:
-
Criteri sull’organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
-
Criteri per l’adeguamento degli organici del personale;
-
Criteri per l’assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate;
-
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e attività.
b) Nel mese di Ottobre/Novembre:
-
Criteri sul Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo
dell'Istituzione;
-
Criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per
progetti, convenzioni ed accordi;
c) Nel mese di Febbraio:
-
Esame dati relativi all'iscrizione degli alunni;
-
Previsione degli organici di diritto della scuola e proposta formazione
classi.
d)
Nel mese di Giugno:
-
Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di
Istituto sull'utilizzazione delle risorse.
Art.6 -
Contrattazione integrativa
6.1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste
dagli articoli 6, 9 comma 4, 33 comma 2, 34 comma 1, 47 comma 2, 51
comma 4, e 88 commi 1 e 2 del CCNL 2006/09.
6.2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto
stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi;
non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a
disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.
Art. 7
- Informazione preventiva e concertazione
7.1 - Sono oggetto di
informazione preventiva:
a)
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici
della scuola;
b)
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese
quelle di fonte non
contrattuale;
c)
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d)
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e)
utilizzazione dei servizi sociali;
f)
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
g)
tutte le materie oggetto di contrattazione;
7.2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente
con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce alla RSU e
ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri,
l'informazione preventiva mettendo a disposizione anche l'eventuale
documentazione.
Art.8 -
Informazione successiva
8.1 - Sono materie di
informazione successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa
d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
8.2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio
della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere
l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto
dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti,
nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge 241/90, dalla Legge
675/96 e dal D.Lgs. 196/03.
CAPO II -
DIRITTI SINDACALI
Art.9 -
Attività sindacale
9.1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a
disposizione un proprio Albo sindacale, situato nell’atrio della sede
centrale di via Gorizia 14 , di cui sono responsabili; ogni documento
affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va
siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità
legale.
9.2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono
utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale
situato nell’edificio di via Gorizia attinente alla palestra e con
ingresso sia dalla stessa che con accesso diretto dal cortile e dal
cancello principale ; copia della chiave per l’accesso diretto viene
consegnata alla componente RSU sig.ra Luigia Manzolelli
9.3 -
Il
Dirigente si impegna a trasmettere alla RSU e ai rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti
dall'esterno.
Art.10
- Assemblea in orario di lavoro
10.1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti
sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente con
almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono
entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data
ed ora.
10.2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del
giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di
persone esterne alla scuola.
10.3 - L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite
circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in
modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle
lezioni.
10.4 - Il personale che partecipa all'assemblea, qualora la stessa non
si attui nelle ultime due ore di servizio, deve riprendere servizio,
alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza.
10.5 - In occasione di assemblea sindacale in cui è coinvolto anche il
personale A.T.A., se l'adesione è totale, è assicurata comunque la
presenza di una unità di collaboratore scolastico alla porta ed al
telefono, e di un assistente amministrativo tra il personale che ne dà
la disponibilità e, in subordine, a rotazione a cominciare dal personale
con minore anzianità di servizio.
10.6 - La partecipazione
all’assemblea sindacale non comporta l’apposizione di firma di presenza.
Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti
11.1
- Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 40
ore (30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato); il calcolo viene effettuato, all’inizio
dell’anno scolastico dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
11.2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di
preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente.
11.3 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti
(otto giorni l’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e
congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del
diritto va inoltrata tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al
Dirigente .
Art.12
- Referendum
12.1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d’istituto,
la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della scuola.
12.2 - le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla
RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
Art.13
– Regolamentazione in caso di sciopero
13.1 - In caso di sciopero il personale non è
tenuto a dare comunicazione di partecipazione o non partecipazione al
D.S..
13.2
- Il personale che non aderisce allo
sciopero è tenuto ad essere presente nell’Istituto all’inizio delle
lezioni e comunque a dare notizia all’ufficio di segreteria di non
partecipazione e di conseguente normale espletamento del proprio orario
di lavoro
13.3 - L’assenza dal posto
o la non comunicazione di cui al punto 2 è considerata come
partecipazione allo sciopero. Il personale assente dal servizio per
motivi diversi dalla partecipazione allo stesso, è tenuto a comunicare
l’assenza all’apertura della segreteria.
13.4 - I docenti che non aderiscono allo sciopero possono essere
impiegati nella vigilanza sugli alunni durante il proprio orario di
completamento cattedra.
13.5 – Disposizioni
analoghe valgono anche per il personale A.T.A.
13.6
- Per assicurare i servizi minimi in caso di scrutinio, valutazione
finale ed esami è prevista la presenza di un collaboratore scolastico e
di un assistente amministrativo; per la refezione nella scuola materna
di un collaboratore scolastico.
TITOLO
III - PERSONALE DOCENTE
CAPO I -
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.14
- Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali
14.1 - L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno
scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno
14.2 - I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato
servizio nell’anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei
commi seguenti
14.3 - Nel caso sussistano in una o più sedi della scuola dei posti o
cattedre non occupati da docenti già in servizio nell’anno scolastico
precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità:
- assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti utilizzati su
due o più sedi
- assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno
scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della
graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte
- assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con
decorrenza 1 Settembre
- assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo
determinato
14.4 - Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio
in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede
all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel
caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla
ultime posizioni in graduatoria.
14.5 - In tutte le fasi
valgono le precedenze ex legge 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
14.6 - Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per
motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente può
disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o
più docenti.
Art.15
- Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime
15.1 - Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia
della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola, salvo
diversa disponibilità degli interessati.
15.2 - Il Dirigente assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo
conto dei criteri didattici indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei
Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e
delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
15.3 -
Per particolari insegnamenti e/o attività, il Dirigente può incaricare
docenti di altra scuola, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni
plurime, a norma dell’art. 35 del CCNL. Le eventuali prestazioni dei
docenti di altra scuola possono essere remunerate con il fondo
dell’istituzione scolastica.
15.4- Il personale docente è utilizzato nell’attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa per le attività aggiuntive di insegnamento
tenendo conto dei seguenti principi:
-
Dichiarata disponibilità;
-
Rotazione delle nomine:
-
Diffusione degli incarichi fra più persone , salvo indisponibilità di
altri docenti.
15.5 - La comunicazione delle nomine è effettuata dal Dirigente in sede
di Collegio dei Docenti, e conferita per iscritto con indicazione dei
compiti affidati
CAPO II -
ORARIO DI LAVORO
Art.16
- Orario di insegnamento
16.1 - L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si
articola su sei giorni. Se le esigenze di orario lo permettono il totale
delle ore di lezione sarà suddiviso in cinque giorni permettendo di
usufruire di una mattinata libera.
16.2 - Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi, nei limiti
del possibile, tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione
oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco della giornata così
come determinato nel POF, e della disponibilità al rientro .
16.3 - L’orario di lavoro è continuativo ma, per esigenze di orario,
possono essere previste interruzioni orarie nell’arco della settimana;
tali interruzioni possono essere utilizzate per l’effettuazione delle
ore eccedenti l’orario d’obbligo, di cui all’art. 18 del CCNL.
Art.17
- Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale
genitori
17.1 - Il Dirigente, per improrogabili esigenze e necessità
sopravvenute, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel
piano annuale; in occasione della prima convocazione utile del Collegio,
verranno apportate le opportune modifiche al piano stesso.
17.2 - Ogni docente
mette a disposizione un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori.
Art. 18
- Orario giornaliero
18.1 - Non possono, di norma, essere previste cinque o più ore
consecutive di insegnamento salvo casi eccezionali concordati
preventivamente
18.2 - I docenti impegnati in attività di insegnamento antimeridiane e
pomeridiane nell’arco della stessa giornata, non possono comunque
superare le sei ore giornaliere con almeno un’ora di intervallo tra le
stesse salvo richiesta esplicita del docente.
18.3 - Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno
giornaliero, considerando tutte le attività curricolari e funzionali
all’insegnamento.
18.4 - Nella scuola Primaria le ore di contemporaneità non utilizzate
per i progetti di attività di recupero o di potenziamento, approvati dal
Collegio dei Docenti, vengono utilizzate per la sostituzione dei
colleghi, nel caso di supplenze brevi, e vengono verbalizzate sul
Giornale dell’insegnante.
18. 5 - Nella scuola Secondaria le ore di completamento
cattedra, non utilizzate per progetti approvati dal Collegio dei
Docenti, vengono utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti. Ove
non vi siano supplenze, tali ore costituiranno attività di recupero o di
potenziamento o attività relative al funzionamento della scuola
(biblioteca, ecc.)
18. 6 - Nel periodo di interruzione dell’attività didattica il
personale docente è tenuto a presentarsi a scuola solo in caso di
attività programmata dal Collegio.
Art.19
- Ore eccedenti
19.1 - Ogni docente può mettere a disposizione ore settimanali per
l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo, per permettere la
sostituzione dei colleghi assenti, tenuto conto del numero massimo di
ore di insegnamento spettanti in base all’ordine di scuola di
appartenenza.
19.2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e
collocata all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero, o
negli intervalli di cui all’art. 15, comma 3.
19.3 - Nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il
docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.
19.4 - L’assegnazione delle ore eccedenti, qualora più docenti abbiano
dato la disponibilità nella stessa ora, avviene secondo i seguenti
criteri elencati in ordine di priorità:
-
Docenti della stessa classe
-
Docenti delle stessa disciplina
-
Altri docenti disponibili, a rotazione.
19.5 - Per assicurare la copertura delle classi l’Amministrazione si
obbliga ad affidare le ore eccedenti dalla 1° ora del primo giorno e
fino al 5°giorno d’assenza qualora non sia possibile il ricorso a
docenti con ore a disposizione.
TITOLO
IV - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
CAPO I -
NORME GENERALI
Art.20
- Ordine degli adempimenti
20.1 - All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio
delle lezioni, con riferimento alle indicazioni contenute nel POF e alle
attività ivi previste:
- il DSGA
consulta il personale in un’apposita riunione in orario di lavoro e
formula una proposta di piano annuale delle attività di servizio
-
il Dirigente, verificata la congruenza rispetto al POF ed espletata la
procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il DSGA
attua il piano adottato dal Dirigente mediante l’emanazione di specifici
provvedimenti.
CAPO II -
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.21
- Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate
21.1 - L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno
scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura di norma per tutto
l’anno salvo sopraggiunte necessità.
21.2 - Il personale è di norma confermato nella sede dove ha prestato
servizio nell’anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei
commi seguenti.
21.3 - Nel caso in cui sussistano in una o più sedi dei posti non
occupati da personale già in organico nella scuola nell’anno precedente,
si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della
disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria
interna:
-
assegnazione di un’unica sede di servizio del personale utilizzato su
due o più sedi
-
assegnazione ad altra sede del personale già in servizio
-
assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza
1 Settembre
-
assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato
21.4 - Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in
servizio in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si
procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma
precedente; nel caso in cui non emergano disponibilità, si procede
d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria.
21.5 - In tutte le fasi
valgono le precedenze ex legge 104/92 e successive modifiche ed
integrazioni.
21.6 - Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per
motivate esigenze organizzative e di servizio, il DSGA, di concerto con
il Dirigente, può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno
precedente di una o più unità di personale.
Art.22 - Settori di lavoro
22.1 - I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa
ripartizione dei carichi di lavoro tra le diverse unità di personale
della stessa qualifica.
22.2 - L’assegnazione ai
settori vale di norma per l’intero anno scolastico, salva diversa
disposizione del DSGA.
22.3 - Nell'assegnare i
settori si tiene conto dei diversi livelli di professionalità.
CAPO III –
ORARIO DI LAVORO
Art.23
- Orario normale
23.1 - L’orario di lavoro viene stabilito per l’intero anno scolastico
in sede di adozione del Piano annuale delle attività di servizio.
23.2 - Nella definizione
dell’orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle
necessità di servizio.
23.3 - L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la
copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo
obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita
dalla scuola, delle attività funzionali all’insegnamento e di tutte le
riunioni degli OO.CC.
23.4 – L’orario di
lavoro è:
per il personale amministrativo: dalle ore 7,45 alle ore 13,45
di tutti i giorni feriali con rientro pomeridiano di due unità, in
concomitanza con lo svolgimento di attività didattiche, per recupero
prefestivi
per i collaboratori scolastici : nei periodi in cui si
svolgono le attività didattiche come da tabella allegata; dalle ore 7,45
alle ore 13,45 nei periodi in cui le attività sono sospese.
23.5 – Durante i mesi di Luglio e Agosto l’orario per tutto il
personale ATA sarà dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e si conviene, per i
mesi suddetti, la chiusura nella giornata del sabato
24.1
-L’orario di servizio del personale, fissato in 36 ore settimanali, in
occasione di situazioni particolari, potrà raggiungere un massimo di 42
ore settimanali per non più di tre settimane consecutive. Le ore
eccedenti sono recuperate nei periodi di sospensione dell’attività
didattica oppure in occasione di giornate prefestive, oppure retribuite
stante la disponibilità finanziaria. Tale organizzazione potrà essere
effettuata solo previa disponibilità del personale interessato.
24.2
-L’orario di servizio può articolarsi per tutto l’anno scolastico, o per
parte di esso, in maniera flessibile, cioè con posticipazioni o
anticipazioni dell’orario di inizio o di fine del lavoro oppure di
entrambe le combinazioni. La flessibilità di orario può riguardare anche
l’orario di lavoro articolato su cinque giorni. Il giorno libero deve
essere uno qualsiasi della settimana. Qualora il giorno libero ricada in
uno festivo, di malattia o di sciopero si intende comunque goduto.
24.3 - I permessi brevi sono autorizzati se è
garantita la presenza in servizio di 2/3 del personale.
24.4
- La richiesta di ferie estive, 1/7–31/8 va effettuata entro il 31
maggio di ogni anno, con risposta dell’amministrazione entro 20 giorni
dal termine di presentazione delle domande.
24.5
Qualora più dipendenti chiedano di fruire di ferie nello stesso periodo
non assicurando le presenze necessarie, o in mancanza di accordo fra gli
interessati, si autorizzano le richieste prioritariamente del personale
a tempo determinato secondo il criterio della rotazione partendo dai
periodi fruiti negli ultimi 4 anni; successivamente saranno accolte le
richieste per il personale a tempo determinato, partendo dall’anzianità
anagrafica.
25.1
- Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche
oltre l’orario d’obbligo, in caso di assenza di una o più unità di
personale o di esigenze impreviste e non programmabili.
25.2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si
terrà conto, in ordine di priorità:
- della specifica
professionalità, nel caso sia richiesta
- della sede ove va
effettuata la prestazione aggiuntiva
- della disponibilità
espressa dal personale
- della graduatoria
interna
25.4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento
assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito dal
DSGA.
25.5- Se i
fondi stanziati si rivelassero insufficienti o su espressa richiesta del
dipendente, le ore prestate oltre l’orario d’obbligo daranno diritto a
riposo compensativo da fruire nei periodi di minore intensità lavorativa
e comunque non nella giornata di impegno per turnazione
pomeridiana.
25.6 - Per particolari attività il
Dirigente - su proposta o con il parere del DSGA - può incaricare
personale ATA di altra scuola, avvalendosi dell’istituto delle
collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le
prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra
scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica.
TITOLO
V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I -
NORME GENERALI
Art.26
– Risorse
26.1 - Le risorse
disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite
da:
- Gli
stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali
all’offerta formativa
- Gli
stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi aggiuntivi del
personale ATA
- Gli
stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti
dal MIUR
-
Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici
precedenti
- Altre
risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o
privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di
accordi, convenzioni od altro
-
Eventuali contributi finalizzati dei genitori.
Art.27
- Attività finalizzate
27.1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito
finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere
impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente
previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
27.2 – Per l’A. S. 2008/2009 tali fondi sono pari a:
o
Funzioni strumentali al POF( art 33 CCNL 29/11/2007) € 9296,22
o
Incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL29/11/2007, comma 1,
lettera b, come sostituitodall’art.1 della sequenza contrattuale
personale ATA 25/07/2008) € 2532,83
o
Attività complementari di educazione fisica ( art. 87 CCNL 29/11/2007 )
€ 1383,12
o
Progetto di educazione stradale: il patentino a scuola € 518
Art.28 -
Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
28.1 - Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione
di quelle di cui al comma precedente, vengono suddivise tra le diverse
figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed
extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle
attività del personale docente e dal Piano annuale di servizio del
personale ATA secondo una ripartizione che assegna il 72% al
personale docente e il 28% al personale ATA. Il Fondo d’Istituto (
art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.1 della sequenza
contrattuale dell’8/04/2008 ) calcolato secondo i parametri comunicati
dal MIUR con nota n. 633/DGPFBI del 23/05/2008 risulta ammontare, lordo
dipendente, € 60880,18 cui vanno sommati € 25350,96 quali
somme non utilizzate negli anni precedenti.
28.2 - Viene istituito un fondo di riserva, pari ad euro 5000
per far fronte a necessità non programmate in quanto
imprevedibili e così suddivise in base alla consistenza numerica del
personale in organico:
o
Scuola dell’Infanzia € 1500
o
Scuola primaria € 2000
o
Scuola Secondaria € 1500
28.3 - Il fondo di
riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione
dell’anno successivo.
Art.29
– Stanziamenti
29.1 - Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente,
sulla base della delibera del C.d.I di cui all’art.88 del CCNL e del
Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti :
a) somma necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente, pari
ad euro 3500
b) somma necessaria a riconoscere il compenso forfetario di € 100
cad. (lordo stato) per la flessibilità organizzativa e didattica a n
35 docenti, per un totale pari a € 3500
c) somma necessaria a retribuire il personale docente impegnato con
incarichi relativi allo svolgimento di
attività aggiuntive € 17150 (si allega una
distinta degli incarichi conferiti, con il dettaglio del relativo
impegno di spesa )
e) somma necessaria a retribuire il personale docente impegnato nei
Progetti previsti dal POF, pari a
€ 22610,00 (si allega una distinta dei Progetti, con il
dettaglio del relativo impegno di spesa in corrispondenza con il
Programma Annuale)
f) somma residua da programmare per ampliamento dei progetti e/o
adesione a nuovi progetti in corso d’anno € 16499,0464
g) somma necessaria a retribuire l’intensificazione delle prestazioni
lavorative e le prestazioni oltre l’orario d’obbligo del personale ATA,
pari a €14615 (secondo il Piano annuale delle attività di
servizio ATA)
29.2 - Nel caso in cui in corso d'anno si rendessero disponibili nuove
risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo
stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche,
anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale del
personale docente e del Piano di servizio del personale ATA.
Art.30
-Conferimento degli incarichi
30.1 -
Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi
relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il
salario accessorio, relativamente al personale docente e al DSGA.
30.2 - Il DSGA conferisce individualmente e in forma scritta gli
incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite
con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.
30.3 - Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai
compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i
termini del pagamento.
ART. 31– Liquidazione compensi accessori. Modalità di comunicazione
31.1Mediante circolare interna il dirigente scolastico dà notizia della
avvenuta predisposizione dei prospetti relativi al pagamento dei
compensi accessori da liquidarsi con il fondo di Istituto.
31.2 I prospetti analitici relativi all'utilizzo del fondo di Istituto e
indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi
compensi sono a disposizione del personale presso l’Ufficio di
Segreteria per gli opportuni controlli.
31.3 Alle RSU viene consegnato il prospetto sintetico indicante
l’ammontare complessivo delle liquidazioni effettuate per ciascun
progetto previsto dal Contratto con l’elenco nominativo del personale
retribuito.
CAPO II –
PERSONALE DOCENTE
Art.32
- Individuazione
Il Dirigente individua
i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed
extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni,
della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
Art.32
- Collaboratori del Dirigente
32.1 - I collaboratori del Dirigente, da retribuire con il fondo di
istituto sono quelli di cui alla lettera f) e alla lettera k)
dell’art. 88 del CCNL.
32.2 - A tali docenti
spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua:
-
docente che svolge funzioni vicarie, euro 2000,00….
-
secondo collaboratore, euro 1.500,00….
-
docenti responsabili di plesso, euro 750 ciascuno per un totale
di € 1500
Art.33
- Altre attività previste nel POF
33.1 – Ai Gruppi di
lavoro costituiti in seno al Collegio docenti vengono riconosciuti i
seguenti compensi:
- Gruppo di lavoro
……PROGETTAZIONE PON ( 4 docenti x 5 h./doc ) ……… Budget di 350.euro
- Gruppo di lavoro
…PROGETTI ESTERNI ( 4 docenti x 10 h./doc) …. … Budget di
700 .euro
- Gruppo di lavoro
… PROGETTI INTERNI ( 4 docenti x 10 h./doc) ……. Budget
di 700.euro
- Gruppo di lavoro
… VALUTAZIONE ( 20 docenti x 20 h./doc) …… Budget
di 7175 euro
33.2 - Ai 7 docenti referenti nei diversi settori individuati dal
Collegio docenti viene destinato un budget di 1225 euro. I
compensi sono riconosciuti per un impegno orario di 10 ore ciascuno.
33.3 Ai 9 docenti impegnati in attività di coordinamento dei consigli
di classe, interclasse e intersezione viene destinato un budget di
1575 euro. I compensi sono riconosciuti per un impegno orario di 10
ore ciascuno
33.4 Ai 6 docenti responsabili dei laboratori viene destinato un
budget di 1050 euro. I compensi sono riconosciuti per un impegno
orario di 10 ore ciascuno
33.5 Ai 2 docenti responsabili per le biblioteche, una per scuola
primaria e una per secondaria, viene destinato un budget di 700
euro. I compensi sono riconosciuti per un impegno orario di 20 ore
ciascuno
CAPO III -
PERSONALE ATA
Art.34
- Quantificazione delle attività aggiuntive
34.1 Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo
nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad
unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
Art.35
- Incarichi specifici
35.1
Su proposta del DSGA, il Dirigente
stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare
nella scuola.
35.2 - Il Dirigente
conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di
priorità:
-
professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli
di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
-
disponibilità degli interessati
-
anzianità di servizio
35.3 Al personale ATA
vengono riconosciuti i seguenti compensi per l’attribuzione di incarichi
specifici:
|
Tipologia incarico specifico |
n.
incarichi |
Importo |
|
Assistenti amministrativi |
|
Vicario del DSGA in caso di assenza.
Coordinamento Area Alunni, Affari Generali con particolare
attenzione alle scadenze |
1 |
€ 260,00 |
|
Coordinamento dell’attività relativa
alla gestione del patrimonio |
1 |
€ 600,00 |
|
Coordinamento dell’attività relativa
alla gestione del personale |
1 |
€ 600,00 |
|
|
totale |
€ 1460 |
|
Collaboratori scolastici |
|
Supporto all’attività
didattica
( € 100 cad.
) |
5 |
€ 500,00
|
|
Assistenza agli alunni diversamente
abili |
1 |
€ 650,00 |
|
Assistenza alla persona per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia
( € 500 cad. ) |
2 |
€ 1000,00 |
|
Commissioni esterne ( Posta, Comune
ecc. ) |
1 |
€ 500,00 |
|
Commissioni esterne ( Collegamento tra
i Plessi ecc. ) |
1 |
€ 350,00 |
|
|
totale |
€ 3000 |
Art. 36
Per fronteggiare i carichi di lavoro relativi agli
art.li 32 e 33 si quantificano i seguenti importi riportati ad unità
orarie ai fini della liquidazione dei compensi
-
€ 8990, pari a 620 h, per il personale amministrativo
-
€ 5625, pari a 450 h, per i collaboratori scolastici
TITOLO
VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Art. 37
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
37.1 Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale
dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
37.2 Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda
tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione
dell’istituto.
37.3 Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso
l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
37.4 Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le
condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare
osservazioni e proposte in merito.
37.5 Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire
dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73,
al quale si rimanda.
Art. 38
- Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
38.1 Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a
condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili
all’assunzione della funzione. In caso contrario si attingerà
all’esterno previo bando.
38.2 Il RSPP svolge
ordinariamente i seguenti compiti:
-
coordina tutte le attività di prevenzione e protezione
-
vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei
rischi
-
tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla
sicurezza
-
coordina l’attività delle figure sensibili di plesso
-
gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi
38.3 Al RSPP compete un compenso pari a € 1250.
Art. 39 - Le figure sensibili
39.1 Per ogni plesso
scolastico sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
39.2 Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito
delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso
specifico corso
39.3 Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle
norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
39.4 Alle figure sensibili viene destinato un budget pari a 100.euro
cadauno per complessivi €2000 da ripartire, proporzionalmente, a
carico del fondo docenti ( per il 72% ) e del fondo destinato al
personale ATA (per il 28% )
TITOLO
VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.40
- Norme relative al corrente anno scolastico
40.1 Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie
oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo
vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico
40.2 Gli effetti del presente contratto cominceranno ad essere
prodotti a seguito della sua stipula definitiva e sono applicabili fino
alla stipula di un nuovo contratto.
Letto, approvato e
sottoscritto
Gallipoli, li ______________________
|
Il Dirigente
Scolastico ________________________
I componenti
la RSU:
_________________________________
___________________________________
_____________________________________ |
I
rappresentanti le OO.SS.:
per la CGIL ___________________________
per la
CISL ___________________________
per la
UIL _______________________
per lo
SNALS ___________________________
per la GILDA UNAMS_____________________________
|